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Associazione

STATUTO

Associazione cammino passo dopo passo




TITOLO I: Disposizioni generali

Art. 1. - Sede e denominazione
E' costituita con sede legale a Valdastico - via Cavallara, n.19 36040 (VI)
L'Associazione denominata "Associazione cammino passo dopo passo".

Art. 2. - Principi
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; ed è apartitica.

Art. 3. - Scopo dell'Associazione
L'Associazione ha lo scopo di valorizzare il territorio, il patrimonio artistico in tutte le sue forme, il patrimonio storico, le bellezze naturali e le tradizioni popolari che sono custodite lungo e accanto al "Percorso delle Apparizioni", incoraggiare lo stile di vita attivo e promuovere la partecipazione della gente.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4. - Durata
La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 5. - Quote sociali
Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.


Art. 6. - Tessera sociale
La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

TITOLO II: I Soci

Art. 8. - Soci
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'Associazione stessa.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Art. 9. - Ammissione dei soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità. In base alle disposizioni di legge come da D. lgs. n. 69 del 28 maggio 2012 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 10. - Domanda di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Art. 11. - Decadenza dei soci
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'Associazione e ad ogni altro socio.
d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12. - Diritti e doveri dei soci
Diritti dei soci
I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

TITOLO III: L'Assemblea dei soci

Art. 13. - Assemblea
L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
1) Avviso scritto da inviare con lettera semplice o a mezzo e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale dell'Associazione.
h) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell'assemblea appositamente nominato.


Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 14. - Funzionamento dell'assemblea
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di Associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 15. - Deliberazioni assembleari
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

Art. 16. - Conduzione dell'assemblea
L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 17. - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 18. - Validità delle assemblee
I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

Art. 19. - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato,
il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. - Compiti del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
c) delibera sull'ammissione dei soci;
d) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 21. - Nomine Presidente e Vicepresidenti
Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 22. - Deliberazioni del Consiglio
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 23. - Il Presidente
La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

TITOLO V: Il patrimonio

Art. 24. - Entrate e Patrimonio
Le entrate dell'Associazione costituiscono i mezzi finanziari;
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
1) dalle quote annuali di Associazione versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
2) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
3) da iniziative promozionali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 25. - Anno Sociale
Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di Associazione per l'anno successivo.
BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 26 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.


Art. 27. - Divieti
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28. - Norma di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.



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